Cliente Professionista

Il Cliente Professionista ha diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 e ss. del codice civile. Il cliente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al Venditore i vizi entro otto giorni dalla scoperta. L’azione volta a far valere la garanzia per vizi si prescrive decorso un anno dalla consegna del prodotto acquistato.

Cliente Consumatore

Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”) tutti i prodotti acquistati dal Consumatore sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi. In base alla Garanzia Legale di 24 mesi il Venditore è responsabile nei confronti del Consumatore per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell’acquisto.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni in materia presenti nel Codice del Consumo:

Art. 129: Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è idoneo all’uso al quale deve servire abitualmente, non è conforme alla descrizione o non possiede le qualità promesse dal venditore, non offre le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, non è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento dell’acquisto ed accettato dal venditore. Non vi è difetto di conformità se il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Art. 130: In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, come meglio di seguito specificato. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro (è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

  1. del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
  2. dell’entità del difetto di conformità;
  3. dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore).

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

  1. la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
  2. il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
  3. la sostituzione o la riparazione effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

  1. qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
  2. qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 132: Il venditore è responsabile, a norma dell’art 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta del difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.